domenica 22 Agosto 2021

Ai Docenti

Al personale ATA

Si comunica in vista dell'avvio dell'a.s. 2021-2022, che il Decrerto Legge n.111 del 6 agosto 2021, ha previsto le seguenti procedure per la scuola :

ART.1
(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per
prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema
nazionale di istruzione e nelle universita')

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore
della scuola come comunita' e di tutelare la sfera sociale e
psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio
nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attivita'
scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono
svolti in presenza.

............................
2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle
attivita' di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle universita',
le seguenti misure minime di sicurezza:

a) e' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle
vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di eta' inferiore ai
sei anni, per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili
con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle
attivita' sportive;
b) e' raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e
universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°.

...........................................

5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al
personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le
prescrizioni previste dal presente decreto, nonche' dalle linee guida
e dai protocolli di cui al comma 3.

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo
9-bis e' inserito il seguente:

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario,
nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte
del personale scolastico e di quello universitario e' considerato
assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il
rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.

 

Saranno fornite tutte le necessarie successive informazioni al personale, in ordine al servizio ed alla presenza. in Istituto.