mercoledì 8 Dicembre 2021

Al personale ATA

Ai Docenti

Al Referente Covid-19

Alla RSU di Istituto

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 2021, n. 282, è pubblicato il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172
in fase di conversione, che ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, estende l’obbligo vaccinale al personale della scuola, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Ne consegue che  dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

Per obbligo vaccinale si intende:  "ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la  somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”. La somministrazione della dose di richiamo, deve essere effettuata “entro i termini di  validità delle certificazioni verdi COVID-19”.

La certificazione verde avrà pertanto questo contenuto: " al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo” e a quelle conseguenti alla  “avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”, ne riduce la durata da dodici a nove mesi.

Nel caso di soggetti con esenzione o differita vaccinazione, debitamente documentata " il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione."

A far data del 15.12.2021 , in assenza di certificazione di avvenuto completamento del ciclo vaccinale, ( possesso di green-pass rafforzato) il dirigente scolastico, invita l'interessato a  produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In questo periodo di tempo , detto personale continua a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).